1. Alla regione spettano le sole funzioni amministrative non conferibili agli enti locali in quanto attinenti alla sua organizzazione o ad esigenze di carattere unitario, con particolare riguardo a:
a) ordinamento della regione e degli enti locali;
b) rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre regioni;
c) credito, finanza e tributi regionali;
d) infrastrutture e servizi di rilevanza regionale e sovraregionale, a esclusione del porto franco di Trieste;
e) libro fondiario.
2. Fermo restando il diritto dei cittadini a livelli adeguati e uniformi di servizi su tutto il territorio regionale, le rimanenti funzioni amministrative sono svolte dai comuni, dalle province e dalla provincia metropolitana di Trieste, in forma singola o associata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.
3. In attuazione del comma 2, fatto salvo il mantenimento a livello regionale