Art. 10.
(Funzioni amministrative).

      1. Alla regione spettano le sole funzioni amministrative non conferibili agli enti locali in quanto attinenti alla sua organizzazione o ad esigenze di carattere unitario, con particolare riguardo a:

          a) ordinamento della regione e degli enti locali;

          b) rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre regioni;

          c) credito, finanza e tributi regionali;

          d) infrastrutture e servizi di rilevanza regionale e sovraregionale, a esclusione del porto franco di Trieste;

          e) libro fondiario.

      2. Fermo restando il diritto dei cittadini a livelli adeguati e uniformi di servizi su tutto il territorio regionale, le rimanenti funzioni amministrative sono svolte dai comuni, dalle province e dalla provincia metropolitana di Trieste, in forma singola o associata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.
      3. In attuazione del comma 2, fatto salvo il mantenimento a livello regionale

 

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delle risorse tecniche e operative necessarie per lo svolgimento delle sole funzioni di cui al comma 1 e delle attività di programmazione, vigilanza e controllo, sono conseguentemente trasferiti agli altri livelli territoriali di governo i necessari apparati burocratici e le relative risorse finanziarie e professionali.